Associazione Sportiva Dilettantistica Taekwondo Lupi - Olimpic Game - Il Taekwondo, da arte marziale a Sport Olimpico - San Lazzaro di Savena - Bologna

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STATUTO SOCIALE
Società Sportiva Dilettantistica
TAEKWONDO LUPI

 
Art. 1 - Denominazione e sede

1. E’ costituita la Società Sportiva denominata “TAEKWONDO LUPI associazione sportiva dilettantistica” con sede sociale presso la sede della PROMAC s.r.l. in Via del Fiume 58/b a San Lazzaro di Savena in provincia di Bologna.

 
Art. 2 - Scopo

1. L’associazione è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale e non ha scopi di lucro.
2. Essa ha per finalità l’esercizio, lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica del Taekwondo intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea per promuovere la conoscenza e la pratica del Taekwondo. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del Taekwondo nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento dello svolgimento della pratica sportiva del Taekwondo.
3. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio, si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FITA e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle FITA stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrale del presente statuto, le accetta ed applica, lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione Italiana Taekwondo ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi Federali.
6. L’associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

 
Art. 3 – Durata e Anno Sociale

1. La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci.
2. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

 
Art. 4 - Soci

1. Possono far parte dell’associazione, in qualità di socio solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

 
Art. 4a - Domanda di ammissione a Socio

1. Tutti coloro che intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo e firmarla per accettazione di tutte le clausole in esso contenute. In caso che il socio sia minorenne il modulo dovrà essere firmato da uno dei genitori o dal tutore legale. Il genitore o il legale rappresentante che firmano la domanda rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato stesso
2. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.
  a. Il Consiglio Direttivo è l’unico organo in grado di dare un giudizio negativo all’accoglimento della domanda. In caso di giudizio negativo, questo, dovrà essere motivato per iscritto e comunicato al richiedente. L’appello contro il rifiuto dell’accettazione della domanda può essere presentato ed è ammissibile solo all’assemblea generale dei soci.
  b. Il Consiglio Direttivo da delega al Presidente sentito almeno uno dei Consiglieri dell’associazione per l’accettazione dei nuovi soci qualora non vi siano problemi per l’accoglimento della domanda stessa.
3. Sono Soci tutti coloro che, previa iscrizione alla stessa e che hanno provveduto al pagamento della quota associativa, partecipano alle attività sociali. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti che ne derivano. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

 
Art. 4b - Doveri dei Soci

1. Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l’obbligo di osservare lo Statuto ed i Regolamenti Sociali e Federali e si impegna in particolare:
  a. ad osservare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo Sport;
  b. accettazione senza riserve dello Statuto e dei Regolamenti Sociali;
  c. a partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali;
  d. a contribuire alle necessità economiche sociali;
  e. a non adire altre Autorità che non siano quelle Sociali o Federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all’attività espletata nell’ambito della Società Sportiva.
  f. è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
  g. è sancita la non trasmissibilità della quota o del contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa, e la rivalutazione della stessa.

 
Art. 4c - Diritti dei Soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipare nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea che si terrà dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

 
Art. 4d – Sanzioni disciplinari

1. A carico dei Soci che vengano meno ai doveri verso la Società Sportiva e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
  a. la deplorazione;
  b. la sospensione;
  c. la radiazione.
2. Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Le sanzioni disciplinari della radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea Sociale. Tutte le sanzioni disciplinari devono essere comunicate alla Federazione tramite il Comitato Regionale competente.

 
Art. 4e - Recesso o decadenza da Socio

1. Il Socio può recedere dalla Società Sportiva, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il Socio decade per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota sociale.
3. L’esclusione, la sospensione o la radiazione di un Socio per gravi motivi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall’Assemblea Sociale.
  a. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane in sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea ordinaria.
  b. L’associato radiato non potrà essere più riammesso e ne verrà data comunicazione agli organi Regionali Competenti della FITA.
4. Il Socio che recede, decade, viene escluso, sospeso o radiato per uno qualsiasi dei casi indicati precedentemente ai punti 1), 2) e 3) non appartiene più alla società sportiva ma il suo debito non si estingue fino al pagamento della quota sociale dovuta.

 
Art. 5 – Esercizio Finanziario e Mezzi Economici

1. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, quindi dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico e finanziario, assieme alla relazione del Consiglio Direttivo, deve essere approvato annualmente dall’Assemblea Sociale.
2. Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva, dovranno essere destinati ad iniziative nel campo sportivo od assistenziale.
3. E’ fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. La Società Sportiva provvede al conseguimento dei suoi fini con le quote sociali obbligatorie, i contributi dei Soci e di terzi, con le entrate delle manifestazioni, degli sponsor che desiderano inserire la loro pubblicità sui nostri sitì internet.
5. La quota sociale è annuale e il Consiglio Direttivo stabilisce ad ogni inizio dell’anno finanziario la quota stessa e le modalità di pagamento.

 
Art. 6 - Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:
  l’Assemblea Sociale;
  il Consiglio Direttivo;
  il Presidente.

 
Art. 7 - Assemblea Sociale

1. Il Presidente dell’Assemblea Sociale è il Presidente della Società Sportiva e verrà assistito da un Segretario da lui designato. In caso di impossibilità del Presidente potrà subentrare il Vice Presidente o nel caso di impossibilità anche di questi assumerà la carica di Presidente dell’assemblea il Consigliere eletto in quel momento dai restanti Consiglieri. Le deliberazioni assembleari ed i bilanci saranno posti, a cura del Presidente a disposizione di tutti i Soci che desiderino prenderne visione.
2. L’Assemblea Sociale è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni Ordinarie o Straordinarie.
  a. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa liberamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, a rispettarle.
  b. L’assemblea sociale delibera soltanto sugli argomenti posti all’ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
  c. L’Assemblea Sociale è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente
    i La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella Sede Sociale almeno quindici giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione della data, dell’ora, del luogo di svolgimento e l’ordine del giorno dei lavori;
    ii L’Assemblea Sociale deve essere convocata presso la Sede dell’associazione o, comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
    iii Copia della convocazione dell’Assemblea Sociale elettiva deve essere inviata al Comitato Regionale competente per l’eventuale designazione di un osservatore.

 
Art. 7a – Diritto di partecipazione

1. All’Assemblea Sociale partecipano di diritto:
  a. Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i Soci.
  b. Tutti i Soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta.
  c. Ciascun Socio non può rappresentare più di un Socio oltre se stesso.
2. Non possono partecipare all’Assemblea Sociale coloro che:
  a. Non sono maggiorenni;
  b. Risultino colpiti da sanzioni (federali o sociali) ancora in corso di esecuzione;
  c. Che non siano in regola con le quote sociali.

 
Art. 7b - Obblighi

1. L’assemblea Sociale si deve riunire in Seduta Ordinaria, una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e della relazione del Consiglio Direttivo ed entro il 30 aprile del primo anno del quadriennio olimpico per eleggere il Presidente ed almeno due consiglieri.
2. L’assemblea Sociale si deve riunire in Seduta Straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l’esame delle modifiche allo Statuto Sociale, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali.

 
Art. 7c - Compiti

1. Spetta all’Assemblea Ordinaria deliberare su:
  a. Indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione;
  b. Approvazione dei Regolamenti Sociali;
  c. Nomina degli Organi Direttivi;
  d. Argomenti attinenti alla vita e ai rapporti della stessa che non rientrano nelle competenza dell’Assemblea Straordinaria e che non siano legittimamente sottoposti al suo esame.
2. L’Assemblea nomina un segretario ed eventualmente due scutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea viene redatto da un notaio.
3. Il Presidente redige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
4. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.

 
Art. 7d – Assemblea Sociale Ordinaria

1. E’ valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci.. In seconda convocazione, un’ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea Sociale sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti. Nel caso di delibera per lo scioglimento della Società Sportiva e per le modifiche allo Statuto Sociale occorrono i voti dei 2/3 dei Soci.
2. Per le elezioni alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà mediante ballottaggio. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci in possesso dei requisiti previsti da questo Statuto Sociale e dallo Statuto Federale.
3. Occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei Soci presenti per:
  a. Deliberare le modifiche allo Statuto Sociale.

 
Art. 7e – Assemblea Sociale Straordinaria

1. L’Assemblea Sociale Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con affissione di almeno quindici giorni prima dell’adunanza presso la Sede Sociale e darne massima diffusione ai Soci con le modalità decise dal Consiglio Direttivo.
2. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:
  a. Atti e contratti relativi a diritti immobiliari;
  b. Scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

 
Art. 8 - Consiglio Direttivo

1. Possono ricoprire cariche sociali i Soci che:
  a. Sono in regola con il pagamento delle quote associative;
  b. Che siano maggiorenni;
  c. Non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva;
  d. Non abbiano portato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
  e. Non siano stati assoggettati da parte del CONI, della FITA o di qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni superiori o uguali ad un anno;
  f. Non sono soggetti a periodo di squalifica.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
3. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, e da almeno due Consiglieri, fino ad un massimo di sette, eletti dall’assemblea e nel proprio ambito nomina un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Tutti i i componenti il Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in assemblea con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, esclusi gli astenuti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

 
Art. 8a – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce la Società Sportiva e delibera:
  a. Sulle domande di ammissione o di dimissione dei Soci;
  b. Sull’attività da svolgere e sui programmi da realizzare
2. Fissa le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci, almeno una all’anno, e convoca l’Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci.
3. Redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei Soci.
4. Attua le finalità previste dal presente Statuto Sociale e delle decisioni dell’Assemblea dei Soci.
5. Amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce la quota sociale, approva i Regolamenti Sociali e può nominare Commissioni e Commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di estrema urgenza e necessità dal Presidente.

 
Art. 8b – Rendiconto Finanziario

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’associazione sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’associazione , con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale, ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati nelle modalità decise dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima della data della convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

 
Art. 8c – Dimissioni

1. Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, (dimissioni, morte, ecc.) il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire gli eventuali Consiglieri venuti a mancare con uno o più dei Soci eleggibili, chiedendone loro il consenso. Qualora vengano a mancare il Presidente, il Vice Presidente o il Segretario il nuovo Consiglio Direttivo formatosi provvederà ad eleggere tra i Consiglieri le cariche mancanti.
  a. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea Sociale che ne ratificherà la nomina o provvederà all’elezione di nuovi Consiglieri che rimarranno in carica per il restante periodo prima delle nuove elezioni quadriennali.

 
Art. 9 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente la Società Sportiva nei rapporti con i terzi e presiede l’Assemblea Sociale ed il Consiglio Direttivo.
2. Egli provvede alla direzione e gestione della Società Sportiva in conformità alle delibere dell’Assemblea Sociale e del Consiglio Direttivo.
3. Egli provvede ad accettare i nuovi soci che facciano richiesta di entrare a far parte dell’associazione se privi di problemi per l’accettazione, in caso contrario rimanderà l’approvazione o il diniego al Consiglio Direttivo. L’accettazione dei nuovi Soci da parte del Presidente verrà in seguito ratificata durante la prima riunione utile dal Consiglio Direttivo.
4. In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dalla emissione dei provvedimenti.
5. In caso di assenza temporanea, il Presidente può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni ed i suoi poteri al Vice Presidente o in mancanza di questo ad un membro del Consiglio Direttivo.
6. Nei casi di dimissione del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria, dell’Assemblea Sociale che deve avere luogo nei successivi trenta giorni.

 
Art. 10 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

 
Art. 11 – Il Segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

 
Art. 12 – Sezioni

L’associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali dell’associazione.

 
Art. 13 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta Straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 4/5 dei Soci, aventi diritto al voto, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
2. Anche la richiesta da parte dei Soci, aventi diritto al voto, di convocare un’Assemblea Generale Straordinaria nella quale sia contenuto per oggetto lo scioglimento dell’Associazione Sportiva deve essere presentata da almeno i 4/5 degli stessi con l’esclusione delle deleghe.
3. L’assemblea all’atto dello scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’organismo di controllo di cui all’art 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662 e successive modifiche, in merito della destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione. In tutti i casi la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 
Art. 14 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto Sociale vigono, se applicabili, le norme stabilite dal CONI, lo Statuto e i Regolamento della FITA, alla quale questa associazione è affiliata, e in subordine le norme del Codice Civile della Repubblica Italiana.

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 13/04/2005

Il Consiglio Direttivo Mirco Tolomelli
Silvia Grandi
Il Presidente della Società Sportiva Graziano Grandi


REGISTRATO
Presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bologna 4 il 15/04/2005 Serie 3A al N° 2557
 

 
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C. C. B. - IBAN: IT 58 T 06385 37071 100000000736 BIC: IBSPIT28