STATUTO SOCIALE
Società Sportiva
Dilettantistica
TAEKWONDO LUPI
Art. 1 - Denominazione e sede |
1. |
E’ costituita la Società
Sportiva denominata “TAEKWONDO LUPI associazione
sportiva dilettantistica” con sede sociale presso la
sede della PROMAC s.r.l. in Via del Fiume 58/b a San
Lazzaro di Savena in provincia di Bologna. |
1. |
L’associazione è estranea ad
ogni questione politica, religiosa e razziale e non ha
scopi di lucro. |
2. |
Essa ha per finalità
l’esercizio, lo sviluppo e la diffusione di attività
sportiva connessa alla pratica del Taekwondo intesa come
mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci,
mediante la gestione di ogni forma di attività
agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività
motoria e non, idonea per promuovere la conoscenza e la
pratica del Taekwondo. Per il miglior raggiungimento
degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro,
svolgere l’attività di gestione, conduzione,
manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature
sportive abilitate alla pratica del Taekwondo nonché lo
svolgimento di attività didattica per l’avvio,
l’aggiornamento e il perfezionamento dello svolgimento
della pratica sportiva del Taekwondo. |
3. |
L’associazione è altresì
caratterizzata dalla democraticità della struttura,
dall’elettività e gratuità delle cariche associative e
dalle prestazioni fornite dagli associati e
dall’obbligatorietà del bilancio, si deve avvalere
prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e
gratuite dei propri aderenti e non può assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo se non per assicurare il regolare
funzionamento delle strutture o qualificare e
specializzare le sue attività. |
4. |
L’associazione accetta
incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle
direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie
della FITA e s’impegna ad accettare eventuali
provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti
delle FITA stessa dovessero adottare a suo carico,
nonché le decisioni che le autorità federali dovessero
prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e
disciplinare attinenti all’attività sportiva. |
5. |
Costituiscono quindi parte
integrale del presente statuto, le accetta ed applica,
lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione Italiana
Taekwondo ed ogni disposizione emanata dai competenti
Organi Federali. |
6.
|
L’associazione si impegna a
garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri
atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro
rappresentante con diritto di voto nelle assemblee
federali. |
Art. 3 – Durata e Anno Sociale |
1. |
La durata dell’associazione è
illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con
delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci. |
2. |
L’anno sociale e l’esercizio
finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31
dicembre di ogni anno. |
1. |
Possono far parte
dell’associazione, in qualità di socio solo le persone
fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di
una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. |
Art. 4a - Domanda di ammissione a Socio |
1. |
Tutti coloro che intendono far
parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su
apposito modulo e firmarla per accettazione di tutte le
clausole in esso contenute. In caso che il socio sia
minorenne il modulo dovrà essere firmato da uno dei
genitori o dal tutore legale. Il genitore o il legale
rappresentante che firmano la domanda rappresentano il
minore a tutti gli effetti nei confronti
dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte
le obbligazioni dell’associato stesso |
2. |
La validità della qualità di
socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione
della domanda di ammissione è subordinata
all’accoglimento della domanda stessa da parte del
Consiglio Direttivo. |
|
a. |
Il Consiglio Direttivo è
l’unico organo in grado di dare un giudizio negativo
all’accoglimento della domanda. In caso di giudizio
negativo, questo, dovrà essere motivato per iscritto e
comunicato al richiedente. L’appello contro il rifiuto
dell’accettazione della domanda può essere presentato ed
è ammissibile solo all’assemblea generale dei soci. |
|
b. |
Il Consiglio Direttivo da
delega al Presidente sentito almeno uno dei Consiglieri
dell’associazione per l’accettazione dei nuovi soci
qualora non vi siano problemi per l’accoglimento della
domanda stessa. |
3. |
Sono Soci tutti coloro che,
previa iscrizione alla stessa e che hanno provveduto al
pagamento della quota associativa, partecipano alle
attività sociali. Viene espressamente escluso ogni
limite sia temporale che operativo al rapporto
associativo stesso e ai diritti che ne derivano. La
quota associativa non può essere trasferita a terzi o
rivalutata. |
Art. 4b - Doveri dei Soci |
1. |
Ogni Socio, per consapevole
accettazione, assume l’obbligo di osservare lo Statuto
ed i Regolamenti Sociali e Federali e si impegna in
particolare: |
|
a. |
ad osservare, con lealtà e
disciplina, le norme che regolano lo Sport; |
|
b. |
accettazione senza riserve
dello Statuto e dei Regolamenti Sociali; |
|
c. |
a partecipare alle attività ed
alle manifestazioni sociali; |
|
d. |
a contribuire alle necessità
economiche sociali; |
|
e. |
a non adire altre Autorità che
non siano quelle Sociali o Federali per la risoluzione
di controversie di qualsiasi natura, connesse
all’attività espletata nell’ambito della Società
Sportiva. |
|
f. |
è espressamente esclusa la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa; |
|
g. |
è sancita la non
trasmissibilità della quota o del contributo
associativo, ad eccezione dei trasferimenti mortis
causa, e la rivalutazione della stessa. |
Art. 4c - Diritti dei Soci |
1. |
Tutti i soci maggiorenni
godono, al momento dell’ammissione, del diritto di
partecipare nelle assemblee sociali nonché
dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà
automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima
assemblea che si terrà dopo il raggiungimento della
maggiore età. |
2. |
La qualifica di socio da
diritto a frequentare le iniziative indette dal
Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le
modalità stabilite nell’apposito regolamento. |
Art. 4d – Sanzioni disciplinari |
1. |
A carico dei Soci che vengano
meno ai doveri verso la Società Sportiva e ad una
condotta conforme ai principi della lealtà, probità e
rettitudine sportiva, possono essere adottate le
seguenti sanzioni disciplinari: |
|
a. |
la deplorazione; |
|
b. |
la sospensione; |
|
c. |
la radiazione. |
2. |
Le sanzioni disciplinari sono
deliberate dal Consiglio Direttivo. Le sanzioni
disciplinari della radiazione deve essere ratificata
dall’Assemblea Sociale. Tutte le sanzioni disciplinari
devono essere comunicate alla Federazione tramite il
Comitato Regionale competente. |
Art. 4e - Recesso o decadenza da Socio |
1. |
Il Socio può recedere dalla
Società Sportiva, dandone comunicazione scritta al
Consiglio Direttivo. |
2. |
Il Socio decade per morosità
protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del
versamento richiesto della quota sociale. |
3. |
L’esclusione, la sospensione o
la radiazione di un Socio per gravi motivi deve essere
deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza
assoluta e ratificata dall’Assemblea Sociale. |
|
a. |
Il provvedimento di radiazione
assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato
dall’assemblea ordinaria, alla quale deve essere
convocato il socio interessato, si procederà in
contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli
addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane in
sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea
ordinaria. |
|
b. |
L’associato radiato non potrà
essere più riammesso e ne verrà data comunicazione agli
organi Regionali Competenti della FITA. |
4. |
Il Socio che recede, decade,
viene escluso, sospeso o radiato per uno qualsiasi dei
casi indicati precedentemente ai punti 1), 2) e 3) non
appartiene più alla società sportiva ma il suo debito
non si estingue fino al pagamento della quota sociale
dovuta. |
Art. 5 – Esercizio Finanziario e Mezzi Economici |
1. |
L’esercizio finanziario
coincide con l’anno solare, quindi dal 1° Gennaio al 31
Dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico e
finanziario, assieme alla relazione del Consiglio
Direttivo, deve essere approvato annualmente
dall’Assemblea Sociale. |
2. |
Gli eventuali avanzi di
gestione, dedotta una quota per la costituzione del
fondo di riserva, dovranno essere destinati ad
iniziative nel campo sportivo od assistenziale. |
3. |
E’ fatto espresso divieto di
distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge. |
4. |
La Società Sportiva provvede al
conseguimento dei suoi fini con le quote sociali
obbligatorie, i contributi dei Soci e di terzi, con le
entrate delle manifestazioni, degli sponsor che
desiderano inserire la loro pubblicità sui nostri sitì
internet. |
5. |
La quota sociale è annuale e il
Consiglio Direttivo stabilisce ad ogni inizio dell’anno
finanziario la quota stessa e le modalità di pagamento. |
1. |
Gli organi sociali sono: |
|
• |
l’Assemblea Sociale; |
|
• |
il Consiglio Direttivo; |
|
• |
il Presidente. |
Art. 7 - Assemblea Sociale |
1. |
Il Presidente dell’Assemblea
Sociale è il Presidente della Società Sportiva e verrà
assistito da un Segretario da lui designato. In caso di
impossibilità del Presidente potrà subentrare il Vice
Presidente o nel caso di impossibilità anche di questi
assumerà la carica di Presidente dell’assemblea il
Consigliere eletto in quel momento dai restanti
Consiglieri. Le deliberazioni assembleari ed i bilanci
saranno posti, a cura del Presidente a disposizione di
tutti i Soci che desiderino prenderne visione. |
2. |
L’Assemblea Sociale è il
massimo organo deliberativo dell’associazione ed è
convocata in sessioni Ordinarie o Straordinarie. |
|
a. |
Quando è regolarmente convocata
e costituita rappresenta l’universalità degli associati
e le deliberazioni da essa liberamente adottate
obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti
o dissenzienti, a rispettarle. |
|
b. |
L’assemblea sociale delibera
soltanto sugli argomenti posti all’ordine del giorno in
occasione della sua convocazione. |
|
c. |
L’Assemblea Sociale è indetta
dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente |
|
|
i
|
La comunicazione di
convocazione deve essere pubblicata mediante affissione
nella Sede Sociale almeno quindici giorni prima della
data fissata e deve contenere l’indicazione della data,
dell’ora, del luogo di svolgimento e l’ordine del giorno
dei lavori; |
|
|
ii
|
L’Assemblea Sociale deve essere
convocata presso la Sede dell’associazione o, comunque
in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione
degli associati. |
|
|
iii |
Copia della convocazione
dell’Assemblea Sociale elettiva deve essere inviata al
Comitato Regionale competente per l’eventuale
designazione di un osservatore. |
Art. 7a – Diritto di partecipazione |
1. |
All’Assemblea Sociale
partecipano di diritto: |
|
a. |
Il Presidente, il Consiglio
Direttivo e tutti i Soci. |
|
b. |
Tutti i Soci hanno diritto ad
un voto e possono farsi rappresentare da un altro Socio
con delega scritta. |
|
c. |
Ciascun Socio non può
rappresentare più di un Socio oltre se stesso. |
2. |
Non possono partecipare
all’Assemblea Sociale coloro che: |
|
a. |
Non sono maggiorenni; |
|
b. |
Risultino colpiti da sanzioni
(federali o sociali) ancora in corso di esecuzione; |
|
c. |
Che non siano in regola con le
quote sociali. |
1. |
L’assemblea Sociale si deve
riunire in Seduta Ordinaria, una volta all’anno, entro
il 30 aprile, per l’approvazione del rendiconto
economico e finanziario e della relazione del Consiglio
Direttivo ed entro il 30 aprile del primo anno del
quadriennio olimpico per eleggere il Presidente ed
almeno due consiglieri. |
2. |
L’assemblea Sociale si deve
riunire in Seduta Straordinaria, su iniziativa del
Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga
necessario, o per l’esame delle modifiche allo Statuto
Sociale, oppure su richiesta scritta e motivata avanzata
da almeno un terzo dei Soci maggiorenni in regola con il
pagamento delle quote sociali. |
1. |
Spetta all’Assemblea Ordinaria
deliberare su: |
|
a. |
Indirizzi e sulle direttive
generali dell’associazione; |
|
b. |
Approvazione dei Regolamenti
Sociali; |
|
c. |
Nomina degli Organi Direttivi; |
|
d. |
Argomenti attinenti alla vita e
ai rapporti della stessa che non rientrano nelle
competenza dell’Assemblea Straordinaria e che non siano
legittimamente sottoposti al suo esame. |
2. |
L’Assemblea nomina un
segretario ed eventualmente due scutatori. L’assistenza
del segretario non è necessaria quando il verbale
dell’assemblea viene redatto da un notaio. |
3. |
Il Presidente redige e regola
le discussioni, stabilisce le modalità e l’ordine delle
votazioni. |
4. |
Di ogni assemblea si dovrà
redigere apposito verbale firmato dal Presidente della
stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due
scrutatori. Copia del verbale deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati con le formalità
ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo. |
Art. 7d – Assemblea Sociale Ordinaria |
1. |
E’ valida in prima convocazione
con la presenza della maggioranza dei Soci.. In seconda
convocazione, un’ora dopo, qualunque sia il numero dei
Soci presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea Sociale
sono valide se prese con la maggioranza dei voti
espressi al momento della votazione, esclusi gli
astenuti. Nel caso di delibera per lo scioglimento della
Società Sportiva e per le modifiche allo Statuto Sociale
occorrono i voti dei 2/3 dei Soci. |
2. |
Per le elezioni alle cariche
sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso
di parità di voti nelle elezioni, si procederà mediante
ballottaggio. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti
i Soci in possesso dei requisiti previsti da questo
Statuto Sociale e dallo Statuto Federale. |
3. |
Occorre il voto favorevole di
almeno i 3/4 dei Soci presenti per: |
|
a. |
Deliberare le modifiche allo
Statuto Sociale. |
Art. 7e – Assemblea Sociale Straordinaria |
1. |
L’Assemblea Sociale
Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio
Direttivo con affissione di almeno quindici giorni prima
dell’adunanza presso la Sede Sociale e darne massima
diffusione ai Soci con le modalità decise dal Consiglio
Direttivo. |
2. |
L’Assemblea Straordinaria
delibera sulle seguenti materie: |
|
a. |
Atti e contratti relativi a
diritti immobiliari; |
|
b. |
Scioglimento dell’Associazione
e modalità di liquidazione. |
Art. 8 - Consiglio Direttivo |
1. |
Possono ricoprire cariche
sociali i Soci che: |
|
a. |
Sono in regola con il pagamento
delle quote associative; |
|
b. |
Che siano maggiorenni; |
|
c. |
Non ricoprano cariche sociali
in altre società ed associazioni sportive
dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina
sportiva; |
|
d. |
Non abbiano portato condanne
passate in giudicato per delitti non colposi; |
|
e. |
Non siano stati assoggettati da
parte del CONI, della FITA o di qualsiasi delle
Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a
squalifiche o sospensioni superiori o uguali ad un anno; |
|
f. |
Non sono soggetti a periodo di
squalifica. |
2. |
Il Consiglio Direttivo è
convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, oppure,
su richiesta motivata della maggioranza dei suoi
componenti, in seduta straordinaria. |
3. |
Il Consiglio Direttivo è
composto dal Presidente, e da almeno due Consiglieri,
fino ad un massimo di sette, eletti dall’assemblea e nel
proprio ambito nomina un Presidente, un Vice Presidente
ed un Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli
incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Tutti
i i componenti il Consiglio Direttivo restano in carica
per quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza. In caso
di parità prevarrà il voto del Presidente. |
4. |
Il Consiglio Direttivo è
validamente costituito in assemblea con la presenza
della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera
validamente con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti, esclusi gli astenuti. In caso di parità il
voto del Presidente è determinante. |
Art. 8a – Compiti del Consiglio Direttivo |
1. |
Il Consiglio Direttivo dirige e
gestisce la Società Sportiva e delibera: |
|
a. |
Sulle domande di ammissione o
di dimissione dei Soci; |
|
b. |
Sull’attività da svolgere e sui
programmi da realizzare |
2. |
Fissa le date delle Assemblee
Ordinarie dei Soci, almeno una all’anno, e convoca
l’Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o
venga chiesto dai Soci. |
3. |
Redige gli eventuali
regolamenti interni relativi all’attività sociale da
sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei Soci. |
4. |
Attua le finalità previste dal
presente Statuto Sociale e delle decisioni
dell’Assemblea dei Soci. |
5. |
Amministra il patrimonio e le
rendite sociali, stabilisce la quota sociale, approva i
Regolamenti Sociali e può nominare Commissioni e
Commissari e conferire incarichi per il raggiungimento
dei fini sociali. Ratifica o meno i provvedimenti di sua
competenza emanati in caso di estrema urgenza e
necessità dal Presidente. |
Art. 8b – Rendiconto Finanziario |
Il Consiglio
Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario
dell’associazione sia preventivo che consuntivo da
sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto
consuntivo deve informare circa la situazione
economico-finanziaria dell’associazione , con separata
indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in
essere accanto all’attività istituzionale, ciò anche
attraverso una separata relazione di accompagnamento.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale ed economico-finanziaria della
associazione, nel rispetto del principio della
trasparenza nei confronti degli associati.
Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di
tutti gli associati nelle modalità decise dal Consiglio
Direttivo almeno 15 giorni prima della data della
convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del
giorno l’approvazione. |
1. |
Qualora nel Consiglio Direttivo
si producano vacanze per qualsiasi motivo, (dimissioni,
morte, ecc.) il Consiglio Direttivo stesso provvede a
sostituire gli eventuali Consiglieri venuti a mancare
con uno o più dei Soci eleggibili, chiedendone loro il
consenso. Qualora vengano a mancare il Presidente, il
Vice Presidente o il Segretario il nuovo Consiglio
Direttivo formatosi provvederà ad eleggere tra i
Consiglieri le cariche mancanti. |
|
a. |
I Consiglieri così nominati
restano in carica fino alla prossima Assemblea Sociale
che ne ratificherà la nomina o provvederà all’elezione
di nuovi Consiglieri che rimarranno in carica per il
restante periodo prima delle nuove elezioni
quadriennali. |
1. |
Il Presidente rappresenta
legalmente la Società Sportiva nei rapporti con i terzi
e presiede l’Assemblea Sociale ed il Consiglio
Direttivo. |
2. |
Egli provvede alla direzione e
gestione della Società Sportiva in conformità alle
delibere dell’Assemblea Sociale e del Consiglio
Direttivo. |
3. |
Egli provvede ad accettare i
nuovi soci che facciano richiesta di entrare a far parte
dell’associazione se privi di problemi per
l’accettazione, in caso contrario rimanderà
l’approvazione o il diniego al Consiglio Direttivo.
L’accettazione dei nuovi Soci da parte del Presidente
verrà in seguito ratificata durante la prima riunione
utile dal Consiglio Direttivo. |
4. |
In caso di estrema urgenza e
necessità, il Presidente può provvedere su materia di
competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporre
le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nella prima
successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni
dalla emissione dei provvedimenti. |
5. |
In caso di assenza temporanea,
il Presidente può delegare, in tutto o in parte, le sue
attribuzioni ed i suoi poteri al Vice Presidente o in
mancanza di questo ad un membro del Consiglio Direttivo. |
6.
|
Nei casi di dimissione del
Presidente o della maggioranza dei componenti del
Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il
Presidente per l’ordinaria amministrazione e per la
convocazione in seduta straordinaria, dell’Assemblea
Sociale che deve avere luogo nei successivi trenta
giorni. |
Art. 10 – Il Vice Presidente |
Il Vice Presidente
sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali
venga espressamente delegato dal Presidente o dal
Consiglio Direttivo. |
Il segretario dà
esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del
Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni,
attende alla corrispondenza e come tesoriere cura
l’amministrazione dell’associazione, si incarica della
tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e
dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del
Consiglio Direttivo. |
L’associazione
potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà
più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi
sociali dell’associazione. |
1. |
Lo scioglimento
dell’associazione è deliberato dall’Assemblea Generale
dei Soci, convocata in seduta Straordinaria, con
l’approvazione, sia in prima che in seconda
convocazione, di almeno i 4/5 dei Soci, aventi diritto
al voto, esprimenti il solo voto personale, con
esclusione delle deleghe. |
2. |
Anche la richiesta da parte dei
Soci, aventi diritto al voto, di convocare un’Assemblea
Generale Straordinaria nella quale sia contenuto per
oggetto lo scioglimento dell’Associazione Sportiva deve
essere presentata da almeno i 4/5 degli stessi con
l’esclusione delle deleghe. |
3. |
L’assemblea all’atto dello
scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita
l’organismo di controllo di cui all’art 3, comma 190,
della legge 23/12/1996 n. 662 e successive modifiche, in
merito della destinazione dell’eventuale residuo attivo
del patrimonio dell’associazione. In tutti i casi la
destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di
altra associazione che persegua finalità analoghe o a
fini di pubblica utilità, fatta salva diversa
destinazione imposta dalla legge. |
Art. 14 – Norma di rinvio |
Per tutto quanto
non contemplato nel presente Statuto Sociale vigono, se
applicabili, le norme stabilite dal CONI, lo Statuto e i
Regolamento della FITA, alla quale questa associazione è
affiliata, e in subordine le norme del Codice Civile
della Repubblica Italiana. |
Approvato dal Consiglio Direttivo in
data 13/04/2005
Il
Consiglio Direttivo |
Mirco Tolomelli
Silvia Grandi |
Il Presidente della
Società Sportiva |
Graziano Grandi |
REGISTRATO
Presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bologna 4 il
15/04/2005 Serie 3A al N° 2557
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